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Immagine del redattoreGiulia Marconi

Le differenze tra la responsabilità del medico e quella della struttura ospedaliera

Prima del 2017, l'imprevisto nel trattamento medico gettava le basi per una responsabilità civile dal sapore peculiare. Senza accordi specifici tra le parti, emergeva una sorta di responsabilità contrattuale, nata dal "contatto sociale".

Secondo questo orientamento, dal momento che il medico, per via della sua professione, ha il dovere di proteggere i pazienti anche in circostanze occasionali, il rapporto era da considerarsi qualificato.

Le conseguenze di questa visione si riflettevano nei tempi di prescrizione, estesi a dieci anni, e nell’onere della prova, gravante sul medico.



Tuttavia, nel 2017, la Legge Gelli, o Gelli-Bianco, entra in vigore, cercando di dissipare le nebbie giuridiche lasciate dal Decreto Balduzzi. Questa normativa, operativa da aprile 2017, mira a chiarire le ambiguità e a gestire i danni causati dalla negligenza medica.

Le modifiche significative si evidenziano nell'art. 590-sexies c.p., che scagiona la responsabilità penale per imperizia se i medici seguono linee guida o buone pratiche.

Per quanto riguarda la responsabilità civile delle strutture e degli operatori, la legge cerca di limitare la responsabilità del medico, rendendo quella della struttura sanitaria di natura contrattuale. L'onere probatorio e il termine di prescrizione di dieci anni rimangono, ma si spostano sulla struttura sanitaria.

La responsabilità del medico diventa ora extracontrattuale. L'art. 7, comma 3, sposta l'onere della prova sul paziente, richiedendo la dimostrazione del danno e della colpa, con un termine di prescrizione di 5 anni.

In sintesi, la responsabilità del medico è contrattuale solo in ambito privato, mentre per le cure ospedaliere, la responsabilità contrattuale ricade sulla struttura. La Legge Gelli-Bianco cerca di scoraggiare azioni civili contro gli operatori del servizio sanitario nazionale, mantenendo la responsabilità contrattuale solo per i medici privati.

In conclusione, la responsabilità medica si presenta complessa, con una coesistenza di letture contrattuali ed extracontrattuali, dipendenti dal periodo e dal soggetto coinvolto (personale sanitario o struttura).






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